Il termine indicava il diritto del marito, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, di trattenere, una parte della dote ricevuta.
La retentio dotis poteva consistere anche in:
1) nella possibilità di trattenere per sé una parte della dote;
2) nella restituzione di una somma inferiore rispetto a quanto dovuto;
Cinque furono i tipi di retentio dotis:
1) retentio propter res amòtas;
2) retentio propter lìberos;
3) retentio pròpter mòres;
4)retentio propter res donàtas;
5) retentio propter impènsas.