Retèntio propter mòres [Ritenzione per i cattivi costumi della moglie]

forma di retentio dotis che permetteva al marito di agire, con un iudìcium de mòribus o attraverso una repetìtio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio avveniva per un comportamento grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.

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