Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]

Forma di retentio dotis che permetteva al marito, di trattenere parte della dote fino a che la moglie non gli avesse restituito le cose mobili sottrattegli durante il matrimonio.
Essa avveniva attraverso l’opposizione da parte del marito di un’excèptio dòli alla moglie che agiva per la restituzione della dote.

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