Revìsio per saltum [Impugnazione immediata in Cassazione; cfr. art. 569 c.p.p.]

L’espressione indica quei casi in cui è consentito impugnare una sentenza di primo grado, proponendo subito un ricorso in Cassazione e “saltando” il giudizio d’appello (omisso medio) (es. art. 569 c.p.p.).

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