Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]

In questo modo veniva acquisito a titolo originario il domìnium ex iùre Quirìtium.
Si pensava che il proprietario delle cose sulle quali un terzo aveva scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e dello scritto.
L’autore dello scritto non aveva diritto sul prodotto intellettuale.
Il proprietario delle pergamene o dei papiri di sua iniziativa distruggeva lo scritto o lo divulgava.
Doveva pagare le spese di scrittura e quando non lo faceva reclamando lo stesso la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali.

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