Secùri percùssio [Decapitazione]

Era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto responsabile della commissione del crimine di perduèllio.
La pena di morte prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento (art. 27, 4° co., Cost.)
Del resto essa era già stata soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
La L. n. 589/94 ha abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, che ancora prevedeva la pena di morte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *