Semel testator semper testator [Chi aveva fatto testamento una volta non poteva trarsi indietro]

Il “testamentum” fera revocabile dal “testator” prima della morte in modo differente tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.
A) Nello “ius civile” il “testamentum” era revocato solo dopo che era stato redetto un nuovo e diverso testamento.
B) Nello “ius honorarium” il testamento era considerato solo come un documento quindi il testator poteva revocare il testamento anche “distruggendo” le tavole testamentarie.
Il pretore per questo motivo, dal momento che si parlava di iure civili, concesse agli eredi la bonorum possessio sine tabulis. In tal modo il testamento era sempre valido.
C) Nel diritto postclassico, il testamento veniva revocato in due modi: se il “testator” aveva fatto un altro testamento, o se il “testator” aveva volontariamente lacerato il documento. Secondo Giustiniano si poteva aggiungere a queste ipotesi il caso del “testator” che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.

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