Semiplena probàtio [lett. “prova semipiena”; cfr. art. 2736 c.c.]

Termine usato a riguardo della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.
La semiplena probatio è una condizione probatoria non soddisfacente.
L’art. 2736 cit. stabilisce infatti che, se la domanda o le eccezioni non vengono pienamente provate, anche se non sono sfornite di prova, il giudice decidere la causa, deferendo ad una delle parti il giuramento suppletorio.

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