Senatusconsultum d’epoca incerta, che stabilì per gli appartenenti all’ordo senatòrius il beneficio della bonorum distràctio, qualora fossero insolventi.
Essa consisteva nella possibile vendita alla spicciolata dei propri beni, fino a concorrenza del passivo, in modo da evitare la sanzione dell’infamia dovuta al procedimento esecutivo generale della bonorum vendìtio.