Senatusconsultum Liboniànum

Senatusconsultum che risale al 16 d.C., e successivamente integrato da un edìctum Claudii de falsàriis, prevedeva disposizioni relative al crìmen falsi.
Stabiliva che era ritenuto responsabile di falso, il soggetto incaricato dal testatore di redigere il testamento, se risultava beneficiario di un legàtum, a meno che il testatore non confermava il legato personalmente ed esplicitamente.
In caso contrario, la disposizione era considerata nulla, ed il colpevole era punito con l’interdìctio aqua et igni.

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