Senatusconsultum che fu emanato nel 57 d.C. e conteneva disposizioni integrative a quelle del senatusconsultum Silaniànum de servis, riguardo alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.
Esso stabilì, che dovessero esser torturati anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se questi erano stati alienati, il compratore poteva avere indietro il prezzo.
Questa disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.