Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]

Il pretore concedeva tale beneficio ai creditori del defunto che ne facevano richiesta.
In tal modo l’attivo ereditario doveva essere destinato, in primis, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, quindi i creditori dell’erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo.
Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano avvalersi di questa possibilità che fu concessa solo più tardi da Giustiniano, comunque sempre previo soddisfacimento dei creditori dell’erede.
Secondo Giustiniano la richiesta della separatio bonorum poteva essere fatta con un termine di cinque anni.

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