Sero venièntibus ossa [lett. “a chi arriva in ritardo vanno le ossa”]

Durante il processo di esecuzione, il soddisfacimento sul ricavato della liquidazione coattiva dei beni del debitore riguarda solo i creditori intervenuti tempestivamente e nel rispetto delle norme dettate dal codice di procedura civile.
Ai restanti creditori, che intervengono dopo i tempi stabiliti dalla legge, andranno “le ossa” cioè il rimanente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *