Servitùtes (prædiòrum) [Servitù prediali; cfr. artt. 1027 ss. c.c.]

Le servitutes erano chiamate anche iura prædiorum (diritti prediali) e consistevano in un peso imposto ad un fondo, detto fondo servente, per l’utilità di un altro fondo vicino, detto fondo dominante, di un diverso proprietario.
Esse nacquero con il diritto romano.
In epoca postclassica, si inserì nella categoria unitaria delle servitutes tutti i diritti di godimento; distinguendoli in:
1) servitù prediali (vere e proprie servitù);
2) servitù personali.
Le servitutes erano collegate all’utilità di un fondo pertanto non si estinguevano né per morte dei rispettivi proprietari, né per cessione del fondo ad un diverso soggetto.
Il proprietario del fondo servente non doveva compiere atti che rendessero disagevole la servitù od addirittura impedirla; il proprietario del fondo dominante, non doveva render troppo gravosa la servitù.
• Principi della servitutes erano:
a) utìlitas;
b) perpetuità;
c) vicìnitas ;
d) nèmini res sua sèrvit;
e) sèrvitus in facièndo consìstere nequit;
f) inalienabilità;
g) indivisibilità.
• Principali figure di servitù furono: quelle di passaggio, di acquedotto (res mancipi), urbane, rustiche.
Tra le servitù urbane ricordiamo:
– la servitus ne prospèctui officiàtur;
– la sèrvitus àltius non tollèndi;
– la servitus òneris ferèndi ;
– la servitus stillicìdii ;
– la servitus proicièndi;
-la servitus ne lumìnibus officiàtur.
Le servitù rustiche comprendono:
— servitus aquæ hàustus;
— servitus pècoris ad aquam adpùlsus;
— servitus calcis coquèndæ;
— servitus arenæ (harenæ) fodièndæ.
Le servitutes si costituivano solo in base a queste premesse:
— i fondi in relazione dovevano essere siti in solo italico;
— i proprietari dei fondi dovevano essere dòmini ex iùre Quirìtium quindi entrambi cives romani;
— il modo di costituzione della servitù fosse riconosciuto dal ius civile.
Le servitutes venivano acquistate o costituite attraverso:
— adiudicàtio;
— mancipàtio;
— in iure cèssio servitùtis;
— dedùctio servitutis;
— legatum per vindicatiònem.
Nel periodo post-classico si aggiunsero anche:
— pactiònes et stipulatiònes;
— patientia;
— prærogativa tèmporis;
— destinàtio patris familiæ.
Le servitutes si estinguevano:
— per non usus;
— grazie ad un atto uguale e contrario rispetto a quello che le aveva determinate;
— per confùsio;
— per remìssio servitutis;
— per il mutamento dello stato dei luoghi.
Le servitutes venivano tutelate attraverso una serie di azioni:
— la vindicàtio servitutis;
— l’àctio negatòria servitutis;
— la càutio damni infècti.
ed interdicta:
— interdictum de itìnere actùque reficièndo;
— interdictum de itinere actuque privato;
— interdictum de rivis;
— interdictum de fonte;
— interdictum de cloàcis;
— interdictum quod vi aut clam.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *