Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.] (Simulation)

Nella simulazione le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (detta simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno differente (detta simulazione relativa).
La simulazione di differenziava dalla riserva mentale, dal momento che nella prima il diverso volere è di entrambe le parti, mentre nella riserva mentale non è riconoscibile l’esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata nell’altra parte.
Nella simulazione entrambe le parti hanno una volontà differente da quella manifesta, vi è quindi divergenza delle due volontà che mirano a creare un’apparenza negoziale.
Nel diritto romano, quando non era presente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio era normalmente riconosciuto valido ed efficace.
La giurisprudenza classica, si comincio’ a dare importanza all’accordo simulatorio tra le parti, che doveva però essere provato.
Nel diritto giustinianeo si affermò il concetto che il negozio simulato non era valido, mentre lo era quello dissimulato.

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