Socìetas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]

Contratto consensuale che permetteva a due o più soggetti (socii) di obbligarsi reciprocamente a mettere in comune beni o attività, con lo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, i guadagni o le eventuali perdite.
La Societas fa parte delle obligatiònes ex contractu, che derivano dal semplice accordo.
Le origini della societas sono un adattamento del vecchio istituto del consòrtium ercto non cito o dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo.
Le relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, di raggruppare ingenti somme, e di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata.
Si distingueva tra:
1) Societas òmnium bonòrum;
2) Societas unìus rei o negotiatiònis.
Obblighi del socio erano:
1) fornire alla società quanto aveva promesso;
2 rendere comuni gli acquisti fatti per la società.
Gli utili e le perdite di solito erano ripartiti in egual misura.
La società si estingueva:
1) ex personis, a causa della morte o càpitis deminùtio di uno dei soci;
2) ex rèbus, quando veniva raggiunto il fine sociale o la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
3) ex voluntàte, per volontà dei soci, con la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. renuntiàtio);
4) ex actiòne, a seguito dell’esercizio dell’azione di divisione.
In epoca giustinianea fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.
La società induceva effetti solo tra i soci, non creando enti con capacità giuridica.
Solo la societas publicanòrum era costituita per l’assegnazione dell’appalto di tutto il reddito di imposte (pùblica) ricavabile da una certa provincia o per l’appalto di grandi opere pubbliche.
Le obbligazioni reciproche erano sanzionate dall’àctio pro socio actio civile e di buona fede.

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