Solùtio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La solutio era l’adempimento (cioè scioglimento del vincolo obbligatorio) e permetteva l’estinzione di una obbligazione.
Il limite della solutio era che non si potevano estinguere quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo.
La solutio induceva un vincolo, fino all’emanazione della lex Pœtèlia Papìria de nèxis, insistente sulla persona del debitore.
Successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.
L’adempimento parziale non era previsto, tranne che il creditore l’accettasse.
Alcuni debitori potevano essere condannati a pagare il debito(in id quod facere possunt). Il marito veniva condannato a pagare i debiti della moglie, mentre in diritto giustinianeo, i militari, il socio, il donante pagavano i debiti al donatario.
Nello stesso periodo fu previsto che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello il necessario per il suo sostentamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *