Solutio indèbiti [Pagamento di una prestazione non dovuta; cfr. artt. 2033 ss. c.c.]

Si tratta di una prestazione che il soggetto eseguiva quando non era dovuta o perché l’obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi.
Chi pagava poteva ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, attraverso lo strumento della condìctio indebiti.
Il soggetto aveva l’obbligo di restituire la cosa.
L’accipiente infatti acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, pertanto il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio ma la condictio per la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris.
Per mettere in atto la condictio occorrevano:
1) l’error solvèntis, infatti in assenza dell’errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l’accipiente;
2) l’error accipièntis, infatti se l’accipiente riceveva scientemente un indèbitum, si verificava un furtum, con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva.
Sia il diritto classico che quello giustinianeo non permettevano la condictio quando il pagamento dell’indebito, permetteva l’estinzione di una c.d. obligàtio naturalis.
In questo caso infatti l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio, cioè a trattenere quanto ricevuto.
Nel diritto giustinianeo, la solutio indebiti fu considerata tra i quasi contracti.

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