Sponsàlia [Sponsali; cfr. art. 79 c.c.]

Nel periodo classico Sponsalia stava ad indicare le stipulatiònes, cioè un accordo che veniva a realizzarsi fra il pater familias della donna ed il futuro marito che si impegnavano, il primo a darla ed il secondo a prenderla in moglie.
Nel periodo antico, tali obbligazioni determinavano effetti giuridici, mentre in epoca classica, non determinavano veri e propri obblighi e non si verificavano in forma solenne.
In diritto postclassico la promessa di matrimonio, comportava obblighi tra il futuro marito ed il pater familias della sposa, e creava un vero e proprio rapporto tra gli stessi fidanzati soggetti, in seguito alla promessa, alle norme che regolavano la vita coniugale.
La legislazione orientale ha poi introdotto le arrhæ sponsaliciæ, modellate sulla caparra contrattuale ed oggetto di una dettagliata regolamentazione nel periodo postclassico.
Le arrhæ venivano restituite con una cifra paria 4 volte, se il fidanzamento fosse stato sciolto dalla donna o dalla sua famiglia.
Se una donna aveva meno di 10 anni, dovevano essere restituite nel simplum.
Se poi era il fidanzato a sciogliere il fidanzamento, le arrhæ venivano perse.

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