Status [Stato]

Si tratta della posizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.
Si distinse tra:
1) Status libertàtis, cioè la condizione dell’uomo libero;
2) Status civitàtis, cioè la posizione del soggetto con cittadinanza romana;
3) Status familiæ, cioè lo stato di membro della famiglia.
Esso decadeva per morte o càpitis deminùtio.
Nel diritto romano l’acquisto della capacità giuridica avveniva solo dopo il possesso simultaneo dei tre status.
L’individuo doveva essere quindi nato vivo, libero, cittadino romano e pater familias per avere la capacità giuridica.

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