Tale stipulatio era caratterizzata dal fatto che dava origine ad un’obbligazione a carico di un soggetto estraneo al rapporto tra stìpulans e promìssor.
Essa violava il principio contrattuale secondo il quale non poteva avere efficacia ultra partes il negozio giuridico. Pertantoveniva considerata nulla
Allo stesso modo era nulla la stipulatio alteri.