Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si tratta di un tipo di substitutio herèdis nella quale la sostituzione si diceva volgare.
In tal caso il soggetto chiamato per primo all’eredità non poteva o non voleva accettare.
In questo caso vi era un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare.
Se veniva chiamato per primo era un hères suus et necessarius cioè che non poteva rifiutare l’eredità.
La substitutio vulgaris non aveva rilevanza giuridica.
Il prætor, in seguito, concesse l’esercizio del iùs abstinendi a tale categoria di eredi, e cio’ rese operante ed efficace tale sostituzione.
Nel periodo imperiale la substitutio vulgaris e quella pupillare erano considerate equivalenti, in base alla Constitùtio Divi Marci et Veri.

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