Succèssio ab intestàto [Successione legittima; cfr. artt. 565 ss. c.c.]

Si tratta di una forma di successione a titolo universale per causa di morte.
Si verificava nei casi in cui il defunto non avesse lasciato un testamento, o questo fosse nullo, oppure se gli eredi istituiti non avesse accettato l’eredità.
In epoca arcaica, la successio ab intestato era regolata dal iùs civile e in favore degli herèdes sui e dei libèrti.
Alla fine dell’età repubblicana, il sistema civilistico era poco usato.
Infatti tra marito e moglie e tra madre e figli, se il matrimonio era sine manu non vi era alcun diritto di successione.
I figli emancipati erano esclusi dalla successione paterna, come i parenti in linea femminile.
Il pretore concesse la bonòrum possèssio sine tàbulis ed individuò quattro categorie di successibili subordinati l’uno all’altro.
In tal modo non si passava all’ordo successivo se non fossero stati esauriti i gradi interni a quello precedente:
1) ordo unde lìberi;
2) ordo unde legitimi;
3) ordo unde cognati;
4) ordo unde vir et ùxor;
Nel diritto postclassico e giustinianeo, il sistema fu perfezionato, e comprendeva numerose altre fattispecie.

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