Superfìcies [Superficie; cfr. artt. 952-956 c.c.]

Diritto reale di godimento su cosa altrui, che permette ad un soggetto, diverso dal proprietario del fondo, di costruire e mantenere in proprietà una costruzione su un suolo altrui.
nello iùs civile vigeva il principio dell’inseparabilità del suolo dalla superficie (superficies sòlo cèdit).
Nell’età repubblicana si manifestò la tendenza al superamento di tale principio.
Infatti i magistrati concedevano ai privati, mediante corrispettivo (solàrium), il diritto, di costruire sul foro o sulle strade.
Anche dopo la concessione, il suolo restava pubblico, ma il costruttore aveva la piena disponibilità della bottega, che poteva alienare o distruggere.
Grazie all’interdìctum de superficièbus concessa dal pretore, il condùctor a differenza di ogni altro locatario, poteva essere considerato e protetto come possessore della superficies.
In diritto giustinianeo la superificies veniva considerata come diritto reale.
Il diritto ellenistico non conosceva il principio superficies solo cedit ed ammetteva, che la proprietà fosse divisa per piani orizzontali.
Il diritto del superficiario era quello degli iùra in re alièna e non come una autonoma forma di proprietà.
Infatti Giustiniano volle mantenere la validità del principio superficies solo cedit.
In epoca giustinianea il diritto di superficie presentava le caratteristiche di rapporto giuridico assoluto in senso improprio, tutelato da un’àctio in rem superficiària.

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