Supplìcium mòre maiòrum (dir. pen.) [Supplizio secondo i costumi degli antichi]

Si trattava della pena capitale, mediante bastonate, stabilita nel periodo regio come punizione per il soggetto colpevole del crimine di perduèllio.
Attualmente la pena di morte (comunque cagionata), (prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930), non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost..
Essa era stata precedentemente soppressa, e quindi assorbita nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
La L. 589/1994 ha abrogato l’art. 24 del codice penale militare di guerra, che prevedeva la pena di morte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *