Nell’ambito della possessio ad usucapionem della “res habilis” vi era un tempo minimo che poteva allungarsi.
Giustiniano lo quantificò in:
1) 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” ;
2) 10 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario delle “res” abitavano nella stessa città;
3) 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario abitavano in due città diverse.