Testamènti factio passiva [Capacità testamentaria passiva]

Corrisponde alla capacità di ricevere per testamento e spettava a tutti i soggetti giuridici.
Essa avveviva in trìa momenta cioè:
1) nel momento in cui il testamento era redatto;
2) nel momento della morte del testatore;
3) nel momento dell’acquisizione successoria.
Anche alcune categorie potevano ricevere per testamento:
— gli schiavi del testatore, se affrancati. ;
— gli schiavi ed i filii di un diverso pater familias: in questo caso i beni ereditari venivano ereditati dal loro pater familias.
Il diritto classico riteneva che potessero esser nominati eredi per testamento anche soggetti non ancora venuti in vita.
In epoca postclassica si riconobbe alle persone giuridiche la possibilità di ricevere per testamento.
Non potevano invece ricevere per testamento:
1) le donne nei confronti dei cittadini con un censo superiore ai 100 mila assi;
2) le personæ incertæ cioè non identificabili in modo inequivoco;
3) i filii naturales cioè non generati da giuste nozze.
In seguito fu permesso a questi di percepire almeno una quota, seppur limitata rispetto ai figli legittimi.

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