Testamèntum [Testamento; cfr. artt. 587 ss. c.c.]

Il TESTAMENTUM è stato definito da Cicerone come l’atto più importante nella vita del civis.
Esso era redatto oralmente oppure in forma scritta, alla presenza di testimoni.
Attraverso esso il pater familias disponeva dei propri beni per il momento successivo alla morte.
I giuristi romani ritenevano che un testamento, sia pur invalido, dovesse essere conservato trattandosi di un atto negoziale ormai non più ripetibile.
Il testamentum aveva le seguenti caratteristiche:
1) era iùris civilis, cioè accessibile solo ai cittadini romani;
2) era essenzialmente personale, non era ammesso manifestare la volontà per mezzo di intermediari;
3) era un atto formale;
4) era unilaterale, dipendendo solo dalla volontà del disponente;
5) era mortis causa, cioè aveva valore giuridico solo alla morte del testatore;
6) era revocabile, infatti il testatore poteva sempre cambiare idea.
Il testatore doveva avere la testamenti fàctio attiva mentre l’ erede doveva avere la testamenti factio passiva.
• Le varie forme testamentarie in uso nelle fasi evolutive del diritto romano furono:
1) testamentum calàtis comìtiis;
2) testamentum in procìnctu;
3)testamentum per æs et lìbram;
4) testamentum prætòrium;
5)testamentum tripertìtum ;
6)testamentum mìlitis;
7)testamentum parentis inter liberos;
8)testamentum tèmpore pestis cònditum;
9)testamentum ruri conditum;
10)testamentum per nuncupatiònem;
11) testamentum prìncipi oblàtum;
12)testamentum àpud àcta;
13)testamentum per hologràpham scripturam.
Esso era un atto revocabile fino al momento della morte.
Erano vietati il testamento congiuntivo e i patti successori.
Il testamento veniva revocato solo attraverso la redazione di un altro testamento.
Nel diritto giustinianeo, si stabili’ che il testatore, dopo dieci anni dalla redazione di un testamento, poteva revocarlo mediante un atto compiuto davanti ad un magistrato e a tre testimoni.
L’apertura del testamento si svolgeva a Roma davanti al pretore, oppure nelle province presso il preside, tra il terzo e il quinto giorno successivo alla morte del testatore.
Questa cerimonia avveniva alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento per il riconoscimento dei propri sigilli o in presenza di persone rispettabili.
Successivamente il diritto giustinianeo, sostitui’ all’apertura del documento sigillato e al riconoscimento dei sigilli, un documento notarile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *