Tignum iunctum [lett. “Palo inserito” in una vigna altrui]

La “inædificatio” era l’ipotesi della costruzione in un fondo con materiale di altro.
L’acquisto del “dominium ex iure Quiritium” su una cosa composta non determinava l’acquisto del “dominium” sui singoli materiali che avevano permesso la costruzione.
Il proprietario del materiale era sempre lo stesso, anche se non poteva “rivendicarli” fino a quando la cosa rimaneva unita.
Egli poteva reclamarlo al momento della frattura della cosa come “res” organica.

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