Essa era la sostituzione di una delle parti del giudizio e avveniva con un sub-procedimento con la partecipazione dell’attore (che portava la richiesta), del convenuto e del magistrato giusdicente.
La tanslatio iudicii poteva avvenire in questi casi:
1) morte di una delle parti o sua càpitis deminùtio;
2) sostituzione di un cògnitor con un altro;
3) intervento in giudizio del pater familias al posto del filius originariamente convenuto.