Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]

termine usato dai Romani.
Si trattava di un ente immateriale o persona giuridica che doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone.
Nel diritto civile attuale questo numero minimo non viene richiesto.
L’art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, che le associazioni finiscono se tutti gli associati sono venuti a mancare.
Affinchè esista l’ente è sufficiente la presenza anche di un solo associato.

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