Turpitùdo [lett. “bassezza morale”]

La turpitudo era motivo di riprovazione, a causa di incapacità di diritto pubblico.
Nel diritto privatistico, l’aver commesso delle azioni riprovevoli determinava:
1) la legge delle XII Tavole definiva incapace a fare da lìbripens o teste in una mancipàtio, chi, avesse commesso una bassezza morale;
2) una lex Iulia de adultèriis stabilì l’impossibilità al matrimonio con un ingenuus per l’adultera sorpresa in flagranza;
3) la legislazione imperiale stabilì che doveva essere sottratta l’amministrazione dei beni dei figli al pater familias che avesse avuto un cattivo comportamento.

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