Tutela [cfr. artt. 343-389 c.c.] (Protection)

Essa era una forma di assistenza per particolari categorie di soggetti sui iùris incapaci di agire.
Solo i soggetti di sesso maschile ed età superiore ai 25 anni erano considerati capaci di agire.
Il tutor svolgeva l’assistenza a quelli incapaci.
La tuttela salvaguardava gli interessi della famiglia, infatti il tutor aveva una vis ac potèstas sul pupillo.
Solo successivamente la tutela divenne un istituto di protezione dell’incapace.
In epoca classica vi furono due figure di tutela:
1) la tutela impùberis (o impuberum), per l’infante;
2) la tutela mulìerum, per la donna sui iuris.

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