Usucàpio [Usucapione; cfr. artt. 1158 ss. c.c.]

L’Usucapio era definita da Modestino come “adièctio domìnii per continuatiònem possessiònis tèmporis lege definiti”.
Essa era l’annessione di una res al proprio dominium mediante il possesso continuativo, per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
Era un modo per acquistare una proprietà dopo aver tenuto una res per un certo periodo di tempo .
Il termine temporale fissato dalla legge delle XII Tavole fu di un anno per le res in generale, due anni per i fondi .
L’ usucapione si può avere solo:
1) a favore di un cittadino romano;
2) relativamente a cose che potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium .
In età classica si aggiunsero altri due requisiti fondamentali:
— la giusta causa dell’acquisto;
— la buona fede del possessore: a tutela di quest’ultimo il pretore concesse l’àctio Publiciàna
Alcune cose non potevano essere usucapite, per le loro caratteristiche obiettive.
Per esempio l’usucapione non poteva verificarsi, per le cose rubate.
Le res alienate dalle donne senza autorizzazione del tutore e le res extracommercium non potevano subire l’usucapione.
Nel periodo postclassico si finì col parlare di usucapio per le res mobiles e di præscriptio longi temporis per le res immobiles
Esse si verificavano a favore del possessore ad usucapionem che aveva la res habilis, rispettivamente, per tre o dieci anni.

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