Usurpàtio [Usurpazione]

Si tratta dell’interruzione del possesso continuativo utile ai fini dell’usucapione.
Con la morte del possessore si aveva la successio possessionis inn favore del successore.
Fino al diritto postclassico si pensava che un’azione usata per contestare in giudizio il diritto del possessore non determinasse vita ad usurpatio;
Giustiniano, stabilì che oltre l’azione anche la potesta’ dinanzi ad un’autorità pubblica, potevano interrompere il decorso del tempus ad usucapiònem.

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