Ususfrùctus [Usufrutto; cfr. artt. 978 ss. c.c.]

Si tratta del diritto reale di godimento su cosa altrui e dei suoi frutti .
L’oggetto del diritto era una res fruttifera e inconsumabile.
Nel III sec. a.C. svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all’erede, di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da matrimonium sine manu.
Essa infatti non poteva succedere ab intestato al marito.
In seguito esso poteva essere costituito mortis causa con il legatum per vindicationem.
L’usufructus inizialmente si poteva costituire solo a favore di persone fisiche.
Nel periodo classico il beneficiario poteva essere anche una persona giuridica.
Espressioni fondamentali dell’istituto erano:
1) il rapporto con la destinazione economica della cosa: l’usufruttuario non poteva cambiare la destinazione del bene, né disporre dello stesso;
2) era connesso con la persona dell’usufruttuario:il diritto si estingueva con la morte o con la càpitis deminùtio dello stesso;
3) la temporaneità: l’usufrutto si estingueva con la morte dell’usufruttuario.
Esso si poteva estinguere per consolidatio per remissio e per non usus.

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