Abbandono della difesa (d. p. pen.) art. 24 Cost.; art. 105 c.p.p. (Abandonment of Defense)

Consiste nell’assenza del difensore che determina una diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, in ogni momento.
Il codice di procedura penale ribadisce che esso come del resto il rifiuto della difesa di ufficio costituisce un illecito del difensore, sanzionato disciplinarmente dal Consiglio dell’ordine forense.

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