Abbandono di minori o incapaci (d. pen.) art. 591 c.p. (Abandonment of minors or incapacitated)

Chi abbandona una persona minore di 14 anni o incapace di intendere e di volere della quale abbia la custodia, commette questo delitto.
Allo stesso modo il soggetto che abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato per ragioni di lavoro, commette questo delitto.
All’abbandono deve seguire pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato.
Quando la vittima del reato non è un minore, l’incapacità del soggetto passivo deve essere accertata in concreto.
Viene commesso il reato anche quando l’abbandono è temporaneo.
La condotta può essere anche omissiva.
Se da questa condotta ne deriva la morte o lesioni, esse devono essere involontarie altrimenti si realizza l’ipotesi di omicidio e lesioni volontarie.
La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se dal fatto ne deriva una lesione personale, la pena è compresa tra 1 e 6 anni.
Se dal fatto ne deriva la morte, la pena è compresa tra 3 e 8 anni.
Le pene vengono aumentate se il fatto viene commesso dal genitore, , dal tutore, dal figlio,dal coniuge, dall’adottato e dall’adottante.
Istituti processuali di competenza sono il Tribunale monocratico;
la procedibilità avviene di ufficio e l’ arresto è facoltativo.
Il fermo è consentito solo in caso di morte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *