Abbandono del posto di lavoro (d. lav.) (Abandonment of the job (d. lav.))

Normalmente è causa di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo.
L’alontanamento potrebbe essere fonte d’inadempimento di un obbligo di vigilanza.
Da qiesto potrebbe derivare un pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
La Cassazione ha ritenuto in questo caso legittima l’irrogazione del licenziamento per giusta causa.
Nelle leggi sull’igiene e sicurezza del lavoro l’abbandono del posto di lavoro costituisce in determinate circostanze un diritto-dovere del lavoratore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare i provvedimenti e dare le istruzioni necessarie affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato e inevitabile, possano abbandonare urgentemente il posto di lavoro e mettersi al sicuro.
Il lavoratore allontanandosi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non puo’ subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa .

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