Abbandono di siringa (d. pen.) artt. 77 D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) (Abandonment of syringe)

Si tratta di una violazione commessa da chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, abbandona una siringa usata per iniettare stupefacenti.
Questo reato è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

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