Aberratio (d. pen.) artt. 82, 83, 116, 586 c.p.

Si verifica quando si ha una divergenza tra il fatto voluto dall’agente e quello effettivamente realizzato, per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato o per altri fattori.
L’Aberratio riguarda il processo causale, la persona offesa, l’evento.
Si distingue in aberratio causae, ictus, ictus monoffensiva, ictu plurioffensiva e aberratio
delicti.

Il primo si verifica quando l’agente ha realizzato il reato voluto, ma casualmente cio’ ha determinato cosa non voluta.
L’aberrazio causæ ha valore solo nei reati a condotta vincolata.
In questi le modalità dell’azione costituiscano elementi essenziali del fatto.
Il secondo si verifica quando, per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, si offende una persona diversa da quella che si voleva offendere.
Il terzo è un’offesa ad una persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta .
L’agente risponde del reato commesso come se avesse realizzato quello voluto;
La quarta si realizza quando, oltre alla persona diversa, viene offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta . In questo caso il reato è dunque giudicato più grave.
La quinta si verifica quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa si realizza un evento diverso da quello voluto, cioè cambia il titolo di reato.
Il colpevole risponde per colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

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