Abitazione [Diritto di] (d. civ.) artt. 540, 1022-1026 c.c. (Housing [Law])

È il diritto di abitare una casa in base ai bisogni del titolare e della sua famiglia.
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui .
Tale diritto non può essere ceduto salvo, per consenso del nudo proprietario, né locato, né sottoposto a sequestro.
E’ differente dall’usufrutto.
Infatti le facoltà di godimento sono limitate solo ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia ed il carattere personale del diritto è ancora più accentuato che nell’usufrutto. Sono applicabili ad esso le norme dell’usufrutto.
Il diritto di abitazione può avvenire per atto di volontà e per legge.
Dopo la morte del congiunto al coniuge spetta il diritto sulla abitazione.

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