Aborto (d. pen.) L. 22-5-1978, n. 194 (Abortion)

Esso è l’interruzione spontanea o provocata della gravidanza nel momento in cui il feto manca ancora di vitalitÃ
L’interruzione della gravidanza avviene cioè entro il 180° giorno, quando il prodotto del concepimento è incapace di vita extrauterina
Si parla di parto prematuro invece, quando l’ espulsione del feto, anche morto avvenga dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese di gravidanza.
Per il diritto penale, invece, l’aborto è l’interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza.
E’ legalmente ammessa l’interruzione volontaria entro 90 giorni dal concepimento quando la continuazione della gravidanza determini un serio pericolo per la salute fisico-psichica della madre, per le sue condizioni economiche, sociali, familiari, le circostanze del concepimento, o anomalie o malformazioni del concepito.
L’interruzione volontaria dopo i 90 giorni, è al contrario ammessa solo se vi è grave pericolo per la vita della partoriente o per la sua salute fisico-psichica.
Il personale sanitario può essere obiettore di coscienza nell’interruzione della gravidanza.
Si parla di aborto e parto prematuro colposi quando qualcuno cagiona ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro.
Per questo reato vi è una pena da 3 mesi a 2 anni.
L’aborto di donna non consenziente e aborto preterintenzionale sono due distinte ipotesi delittuose.
Il consenso deve essere valido e si considera non prestato quando è estorto con violenza o minaccia oppure ottenuto con l’inganno.
Non è previsto il reato di aborto provocato da percosse alla donna ma questa ipotesi deve essere interpretata.
Ovviamente il delitto è più grave se dal fatto deriva alla donna la morte o una lesione personale grave o gravissima.
Il delitto viene attenuato se dalle lesioni deriva l’acceleramento del parto.
L’ interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle norme di legge è un reato per chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità prescritte negli artt. 5 o 8 L. 194/78.
Tutti i casi di interruzione della gravidanza praticati vengono perseguiti dalla legge.
Il Soggetto responsabile può essere anche la donna in gravidanza.
Egli può essere recluso da 1 a 4 anni.
La divulgazione di notizie relative ad interventi di interruzione della gravidanza è anche un reato.
Viene infatti tutelato il diritto alla riservatezza, e la pena in questo caso è la reclusione fino ad un anno o una multa da L. 60.000 a L. 1.000.000.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *