Abrogazione della legge (d. cost.) art. 75 Cost.; art. 15 disp. prel. (Repeal of the law)

È la cessazione dell’efficacia della norma giuridica o di un atto di valore legislativo.
Si può realizzare per dichiarazione del legislatore manifesta o tacita, per referendum popolare o cause intrinseche.
In questo caso la legge viene emanata solo per un certo periodo di tempo o in particolari circostanze .

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