Abusivo esercizio di una professione [Reato di] (d. pen.) art. 348 c.p. (Improper exercise of a profession [of Offense])

E’ un reato esercitare abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Infatti determinate professioni devono essere esercitate solo da chi sia in possesso di speciale abilitazione amministrativa, per requisiti di idoneità e di capacità.
Si parla di esercizio abusivo della professione anche se viene compiuto un solo atto che deve essere particolarmente rilevante.
L’esercizio è abusivo anche quando il soggetto è decaduto dalla sua abilitazione o sia stato sospeso.
La pena è la reclusione fino a 6 mesi o multa da L. 200.000 a 1.000.000.

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