Abuso (d. civ.) artt. 833, 1375, 1388, 1394, 1395 c.c. (Abuse)

In questo caso un diritto soggettivo viene esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge.
L’abuso del diritto di proprietà si verifica se il proprietario compie atti di godimento della cosa nuocendo ad altri.
L’abuso nell’esecuzione del contratto è la violazione della norma che impone la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Si verifica in questo caso un abuso quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto con scopi differenti.
L’abuso di potere di rappresentanza si ha quando il rappresentante, fa cattivo uso del suo potere cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi.

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