Abuso della credulità popolare [Reato di] (d. pen.) art. 661 c.p. (Abuse of popular gullibility [offense])

Commette questo reato chi abusa della credulità popolare, e turba l’ordine pubblico.
La pena è l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a L. 2.000.000.

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