Abbandono di domicilio (d. civ.) (Leaving home (d. civ.))

Uno dei due coniugi può allontanarsi in maniera durevole dalla residenza familiare, senza una giusta causa e con il rifiuto di ritornarvi.
Questo atto è sanzionato con la sospensione del diritto alla assistenza morale e materiale secondo l’articolo 146 del codice civile.
Il giudice può in alcune circostanze ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, in modo da garantire l’adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di mantenimento, educazione, istruzione dei figli.

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