Aborto (d. pen.) (Abortion)

L’aborto in medicina, è l’interruzione spontanea o provocata della gravidanza in un periodo in cui il feto manca ancora di vitalità, e cioè entro il 180 giorno dal concepimento
Quando il feto viene espulso, anche morto, dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese di gravidanza, si parla di parto prematuro.
Per il diritto penale, esso è l’interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza dal momento del concepimento fino al parto.
E’ possibile l’interruzione volontaria entro 90 giorni dal concepimento solo se la prosecuzione della gravidanza comporti un serio pericolo per la salute fisico-psichica della madre.
condizioni che possono mettere in pericolo tale salute sono economiche, sociali, familiari, le circostanze del concepimento, o anomalie o malformazioni del concepito.
L’interruzione volontaria dopo i 90 giorni, è ammessa solo se vi è grave pericolo per la vita della partoriente o per la sua salute fisico-psichica, cioè se sono accertati processi patologici.
L’art. 19 L. 22-5-1978, n. 194 incrimina chiunque induce interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità prescritte negli art. 5-8 L. 194/78.
La norma incrimina e persegue tutti i casi di interruzione della gravidanza praticati al di fuori delle ipotesi consentite, al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate e delle procedure previste.
Soggetto attivo può essere chiunque, anche la donna in gravidanza.
Il dolo è previsto quando vi è la coscienza e volontà del fatto.
la Pena è la reclusione fino a 3 anni

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