Abusi familiari (d. civ.; d. pen.) (Family Abuse)

La legge 154/2001 contro le violenze familiari contiene numerose norme per prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il primo comma dell’art. 342bis definisce l’abuso familiare come la condotta del coniuge o di altro convivente responsabile di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o convivente.
Il giudice civile, grazie all’art. 736bis c.p.c., può ordinare, al coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare, di versare un assegno periodico, di non avvicinarsi al luogo di residenza di altri congiunti ed al luogo di istruzione dei figli.
Il provvedimento in tal caso ha una durata di sei mesi ma può anche essere prorogato.
Se il coniuge costituisce reato, il giudice penale può allontanarlo dalla casa familiare,
in modo da prevenire il pericolo del consumarsi di violenze in seno alla famiglia.
Nei casi di maggiore gravità il giudice può anche obbligare l’imputato a non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *